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Nell'ambito dell'etichettatura dei vini, l'articolo 45 del Testo Unico indica che, salve le disposizioni più restrittive dei relativi disciplinari, per i prodotti vitivinicoli a DOP o a IGP, qualora nell'etichettatura siano nominate due o più varietà di vite, o i loro sinonimi, per qualificare le relative tipologie di vini, le varietà di uve da vino devono...
a) figurare in ordine decrescente di percentuale rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute;
b) rappresentare un quantitativo superiore al 15 per cento del totale delle uve utilizzate, salvi i casi di indicazione delle varietà nella parte descrittiva per tipologie di vini non qualificate con il nome dei vitigni;
c) figurare con caratteri aventi le stesse dimensioni, evidenza, colore e intensità colorimetrica.
Da quanto sopra esposto, ne consegue che, in caso di taglio di 2 partite di vino con la stessa tipologia IGT ed annata ma con diverso vitigno, ad esempio:
anche qualora non previsto dal disciplinare, l'articolo 45 sopracitato ha reso obbligatorio che la somma della varietà maggioritaria e di quella minoritaria deve dare il 100 %, e la varietà minoritaria, il Syrah, deve rappresentare un quantitativo superiore al 15 % del totale delle uve utilizzate.
Si ricorda infine che nei documenti e registri deve essere indicata la manipolazione 07 solo se si rivendica una sola varietà di vitigno.