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Con la nota 4152 del 28 marzo scorso l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi fornisce importanti chiarimenti ai fini dell’esonero, da parte dei rivenditori al minuto, dalla tenuta dei registri telematici.
La nota interviene appunto per fornire chiarimenti per coloro che rivestono la qualifica di “rivenditori al minuto” e di “punti vendita” che effettuano vendite oltre che a consumatori privati anche ad altri operatori professionali quali, bar, enoteche, ristoranti e simili.
Innanzitutto per l’ottenimento del requisito previsto per l’esonero, il soggetto deve effettuare la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi così come previsti dall’articolo 1 del Dm 20/03/2015:
«piccoli quantitativi»: ai soli fini della definizione di «rivenditore al minuto», di cui all’articolo 22, lettera c), del Regolamento, le vendite:
1) di vini e di mosti parzialmente fermentati, anche confezionati dal rivenditore stesso, in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri, con l’ulteriore limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri ed a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano quantità superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini confezionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri,
2) di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato regolarmente confezionati da terzi inferiori o pari, per singola cessione, a 5 litri oppure ad 5 chilogrammi.
Si fa presente che, continua l’Ispettorato, per consumatore ai sensi dell’articolo 1 c.2 del D.lgs 109/92 si intende “il consumatore finale nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe”.
Inoltre il Regolamento, nelle disposizioni in esame, quando si riferisce al “consumatore” (art.22) e “consumatore finale” (art.37), non sembra intendere soltanto quello privato. Infatti, quando ha inteso riferirsi a tale figura ha utilizzato lo specifico termine “consumatori privati” (vedasi l’art. 11 relativo all’esonero dalla presentazione della dichiarazione di giacenza).
Pertanto, conclude il Ministero, si ritiene che i rivenditori al minuto e i punti vendita in questione, ai fini dell’esonero dal registro vitivinicolo, possono effettuare vendite oltre che a privatii consumatori anche ad altri operatori professionali (ristoranti, bar, ecc..)
Si ricorda infine che ai sensi dell’art. 22 del Reg.CE 436/09 non possono essere considerati rivenditori al minuto coloro che utilizzano cantine attrezzate pe il magazzinaggio ed eventualmente impianti per il condizionamento dei vini in grosse quantità o che esercitano la vendita ambulante di vini trasportati sfusi.