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In ottemperanza all’articolo 69 del Testo Unico del vino, legge n.238 del 12 dicembre 2016, il produttore che non abbia utilizzato, nel corso del relativo periodo di validità, un’autorizzazione concessa per nuovi impianti, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:
a) Tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’Ocm vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o eguale al 20% del totale della superficie concessa con l’autorizzazione;
b) Due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’Ocm vitivinicola e 1.000 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 20%, ma inferiore o uguale al 60% del totale della superficie concessa, con l’autorizzazione;
c) Un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’Ocm vitivinicola e 500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 60%, ma, comunque, inferiore al totale della superficie concessa con l’autorizzazione.
Qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5% del totale della superficie concessa con l’autorizzazione ma comunque non superiore a 0,5 ettari, non si applica nessuna sanzione.
Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale viene aumentata al 10%.
Si ricorda che a partire dal 1°gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2030, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa una autorizzazione (Dm. 15 dicembre 2015 n.12272 e Dm. 30 gennaio 2017 n.527).