Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Il Mipaaf/Icqrf con la circolare n. 6181 del 9 maggio 2017 fornisce alcuni chiarimenti circa la “Proroga del regime transitorio al 30/06/2017 per l’adozione definitiva del registro telematico, prevista dal Decreto Ministeriale 461 del 28 aprile 2017”.
Ricordando che l’obbligo per gli operatori di tenere il registro telematico decorre dal 1° gennaio 2017, è consentito agli operatori, fino al 30 giugno 2017, giustificare in via documentale le operazioni che, in sede di controllo, non risultassero registrate nel registro telematico.
Fino al 30 giugno 2017, per gli operatori che abbiano abilitato lo stabilimento al registro telematico, l’omessa/irregolare annotazione delle operazioni sul medesimo registro non configura violazione delle norme vigenti se tali operazioni sono giustificate in via documentale.
Per gli operatori che, invece, NON abbiano ancora abilitato lo stabilimento al registro telematico e presso il medesimo stabilimento siano state effettuate operazioni per le quali sono decorsi i tempi di registrazione, si configura la violazione dell’obbligo previsto dalla norma anche in presenza di documentazione giustificativa. La violazione è diffidabile a norma dell’art. 1, comma 3, del DL n. 91/2014, in quanto sanabile mediante una mera operazione di regolarizzazione.
Non vi è violazione del predetto obbligo nel caso in cui l’operatore dimostri che la mancata abilitazione dello stabilimento al registro sia dovuta ad anomalie o ritardi del SIAN.
La prima annotazione che dovrà essere effettuata sul registro telematico sarà relativa alle giacenze dei prodotti detenuti al 1° gennaio 2017 (se presenti a quella data). A seguire potrà essere riportata, per ogni prodotto, in alternativa all’annotazione delle singole operazioni, la sommatoria delle variazioni dei volumi intervenute a seguito di operazioni di cantina documentalmente dimostrabili (ad es. operazioni di carico/scarico, tagli, perdite/superi, pratiche enologiche che hanno portato a variazione dei volumi).
Dal 1 luglio 2017 tutte le operazioni dovranno essere registrate nel registro telematico nei termini e nei modi indicati dal DM 20 marzo 2015.
Annotazione vendite corrispettivi (consumatori privati)
Annotazione riepilogativa per vendite a consumatori privati:
(Senza emissione documento)
Le vendite effettuate a consumatori privati per i quali è prevista la deroga all’emissione del documento di accompagnamento (cosiddette “vendite per corrispettivi”), possono essere registrate in modo riepilogativo, suddivise per tipologia di prodotto. La registrazione dovrà essere effettuata selezionando nel campo esonero/deroga la voce “vendite corrispettivi”.
L’operatore al momento del controllo ufficiale dovrà dare evidenza del quantitativo delle diverse tipologie di prodotto vendute, coerentemente con quanto riportato sul registro dei corrispettivi.
Si precisa che l’iscrizione sul registro telematico del medesimo riepilogo (trasmissione del dato al SIAN), sarà effettuata entro:
(Con emissione di documento) - riepilogativo giornaliero allo stato sfuso in recipienti fino a 60 litri o confezionato in recipienti maggiori di 5 litri e fino a 60 litri, effettuate con un documento di accompagnamento, possono essere registrate in modo riepilogativo giornaliero. In tal caso la registrazione dello scarico (operazione “USSD”) riporterà nel campo relativo al documento giustificativo l’intervallo dei documenti di trasporto utilizzati nella giornata.
(Con emissione documento)
Le spedizioni dello stesso prodotto vitivinicolo confezionato in recipienti fino a 5 litri, effettuate con documento di accompagnamento, possono essere registrate con periodicità mensile. La registrazione dell’operazione dovrà essere effettuata utilizzando il codice “USSD” e selezionando nel campo esonero/deroga la voce “Uscita riepilogativa condizionato”.
La data operazione corrisponde all’ultimo giorno del mese relativo alle vendite e i tempi per l’iscrizione del riepilogo sul registro telematico.
Si rammenta che in ogni caso, le operazioni e le giacenze devono essere verificabili in qualsiasi momento sulla base di documenti giustificativi attendibili e qualora sia presente la contabilità aziendale computerizzata, a prescindere se sia collegata alla banca dati SIAN, questa dovrà essere aggiornata al fine di consentire un immediato riscontro dei dati non ancora inseriti nel registro telematico.