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In attesa della veste “ufficiale” si rimette qui di seguito un estratto della bozza del decreto tra Mipaaf e Ministero della Salute, relativamente ai limiti imposti per l’immissione dei vini al consumo.
Si tratta pertanto di una bozza che dovrebbe abrogare il vecchio D.m. 29 dicembre 1986:
Articolo 1.
1. I vini destinati al diretto consumo non devono contenere più di
0,2 mg/l di arsenico;
60 mg/l di acido borico;
0,01 mg/l di cadmio
1 g/l di acido citrico;
1 mg/l di rame;
10 mg/l di dietilen glicole;
10 mg/l di etilen glicole;
15 mg/l di malvidin diglucoside;
5 mg/l di natamicina;
10 mg/l di vinilpirrolidone;
10 mg/l di vinilimidazolo;
25 mg/l di pirrolidone;
150 mg/l di imidazolo;
150 mg/l di propilen glicole, ad eccezione dei vini frizzanti per i quali tale limite è di 300 mg/l;
0,1 mg/l di argento;
5 mg/l di zinco.
2. I vini destinati al consumo diretto devono avere:
a) estratto secco, detratti gli zuccheri, non inferiore a:
13 grammi per litro per i vini bianchi;
15 grammi per litro per i vini rosati;
18 grammi per litro per i vini rossi;
b) ceneri non inferiori a:
1 grammo per litro per i vini bianchi;
1,2 grammi per litro per i vini rosati;
1,5 grammi per litro per i vini rossi.
3. I limiti previsti dai commi. 1 e 2 si applicano anche ai vini speciali, ad eccezione dei limiti in estratto secco detratti gli zuccheri e in ceneri dei vini spumanti e dei vini aromatizzati per i quali valgono invece i seguenti valori:
a) estratto secco, detratti gli zuccheri, non inferiore a:
13 grammi per litro per i vini spumanti bianchi e rosati;
17 grammi per litro per i vini spumanti rossi
10,5 grammi per litro per i vini aromatizzati,
b) ceneri non inferiori a:
1 grammo per litro per i vini spumanti bianchi e rosati;
1,2 grammi per litro per i vini bianchi e rosati di tipo aromatico;
1,4 grammi per litro per i vini spumanti rossi;
0,8 grammi per litro per i vini aromatizzati.
Articolo 2.
Il Decreto 29 dicembre 1986 del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste di concerto con il Ministro della Sanità è abrogato