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È possibile modificare il disciplinare del vino con l'inserimento di nuove etichettature relative alle categorie di prodotti e/o agli aspetti tecnico-produttivi.
Quali, per esempio, la variazione della zona di produzione delle uve e della base ampelografica, la riduzione resa uva/ettaro e resa uva/vino e la variazione metodologia di elaborazione e caratteristiche dei prodotti. Ma l'autorizzazione deve entrare in vigore antecedentemente al 1° agosto.
Queste le istruzioni contenute nella nota della politiche agricole del 5 giugno 2017 n. 44447 in merito alle autorizzazioni per l'etichettatura dei vini Dop e Igp (articolo 72 del regolamento Ue n. 607/2009, articolo 13 del dm 7 novembre 2012 e del dm 23 dicembre 2015).
Anche per le modifiche formali quali, per esempio, la variazione formale di parte del nome della denominazione, l'inserimento di nuove tipologie che possono essere elaborate dalla riclassificazione di produzioni precedentemente rivendicate, la variazione delle disposizioni di confezionamento/imbottigliamento ed etichettatura, l'autorizzazione, deve entrare in vigore antecedentemente all'inizio della campagna vendemmiale, e cioè 1° agosto 2017.
Tale autorizzazione vale oltre che nei confronti delle produzioni di detta vendemmia, anche nei confronti delle produzioni derivanti dalle vendemmie precedenti, che risultano compatibili dal punto di vista tecnico-produttivo col nuovo disciplinare, in relazione alle esigenze dei produttori interessati. Dette esigenze devono essere espressamente indicate dall'associazione richiedente nell'ambito dell'istanza di autorizzazione all'etichettatura transitoria.
Al fine di limitare il periodo di coesistenza sul mercato delle produzioni autorizzate con il decreto di etichettatura transitoria con quelle ottenute nel rispetto del preesistente disciplinare, con i conseguenti rischi di confusione nei confronti dei consumatori, sulla base di espressa istanza dell'associazione richiedente, con lo stesso decreto di autorizzazione transitoria possono essere stabilite disposizioni e termini per lo smaltimento delle giacenze di prodotti derivanti dalle vendemmie precedenti.