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Dalla lettura della circolare 717 del 28/6/2017 da parte del dipartimento dell'ispettorato repressione frodi, si evince che:
• per le operazioni fino al 30 giugno l'omessa o irregolare annotazione delle operazioni sul registrotelematico non configura violazione delle norme vigenti se tali operazioni sono giustificate in viadocumentale;
• dal 1 luglio, qualora siano state fatte operazioni per cui sono decorsi i tempi di registrazione, siconfigura la violazione dell'obbligo previsto dalla norma, anche in presenza di documentazionegiustificativa.
La violazione però è diffidabile a norma dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 91/2014, in quantosanzionabile mediante mera operazione di regolarizzazione.