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L'articolo 14, comma 2 della legge n. 238/2016, ha introdotto una semplificazione operativa laddove in luogo dell'obbligo di istituire magazzini controllati dal predetto ufficio periferico o sottoposti alla vigilanza dell'autorità finanziaria (così detti magazzini fiduciari), prevede che il saccarosio, l'acquavite di vino, l'alcol e gli altri prodotti consentiti dal regolamento Ue n. 251/2014 siano detenuti in locali a ciò appositamente destinati, comunque accessibili al controllo dell'ufficio territoriale e dichiarati nella planimetria, ove prevista.
Tale disposizione è applicabile al saccarosio, sia esso destinato alla elaborazione del vino spumante che a quella degli altri prodotti altrimenti non consentiti nelle cantine e stabilimenti ove si estraggono mosti o vini.
L'ICQRF con la nota prot. n. 3984 del 24/03/2017 ha confermato che il Testo Unico ha introdotto una semplificazione operativa per gli stabilimenti "promiscui" da cui si estraggono mosti e vini nella cui preparazione non è consentito l'impiego del saccarosio che deve essere detenuto in locali a ciò appositamente destinati, comunque accessibili al controllo dell'Ufficio territoriale e dichiarati nella planimetria, ove previsti.
Questa semplificazione prevede il rispetto delle seguenti condizioni, affinché non siano violati i divieti di detenzione:
- ogni lavorazione è comunicata all'ufficio territoriale entro il 5° giorno antecedente l'effettuazione;
- i prodotti menzionati (tra cui il saccarosio) sono esclusivamente detenuti, quando non estratti ed impiegati nelle lavorazioni comunicate al precedente punto, in locali a ciò destinati, comunque accessibili al controllo dell'Ufficio territoriale.
Deve ritenersi superata, quindi la precedente impostazione restrittiva, con la precisazione che la condizione relativa alla detenzione del saccarosio e degli altri prodotti menzionati, nei locali a ciò appositamente destinati, è indipendente dall'obbligo di presentare la planimetria (articolo 9 della legge n. 238/2016); resta fatto salvo che, se il titolare dello stabilimento sia obbligato a presentare la planimetria, nella stessa devono essere anche indicati i locali di cui sopra.
Caratteristiche dei locali
Possono essere costituiti sia da uno o più vani chiusi, sia da una o più porzioni o aree di fabbricato.
I vani chiusi, tuttavia, dovranno comunque rimanere accessibili ai controlli, mentre le porzioni o aree dovranno essere opportunamente delimitate, ad esempio, mediante una recinzione per consentirne l'immediata identificazione.
In tutti i casi sarà opportuno contrassegnare i locali mediante apposito cartello recante il codice ICQRF dello stabilimento e la dicitura "locale destinato al deposito del saccarosio, dell'acquavite.
Le introduzioni, le estrazioni e le giacenze dei prodotti immagazzinati in questi locali devono trovare riscontro nei registri dematerializzati e nella documentazione giustificativa tenuta in conformità al DM n. 293 /2015.
Secondo indicazioni dell'ICQRF, nei predetti registri devono essere iscritte nei termini previsti i movimenti relativi alla detenzione dei prodotti vitivinicoli destinati alla elaborazione e delle materie prime e sostanze utilizzate. Si ricorda che l'introduzione del saccarosio e delle materie prime nei suindicati locali, prescinde dall'impiego che se ne farà in futuro e al momento dell'utilizzo saranno attivati gli specifici campi e la causale.