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Il Mipaaf con la circolare n. 10687 del 08/08/2017, a seguito di richiesta di chiarimento sulle indicazioni delle operazioni di taglio da specificare sui documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli per i quali viene rivendicato il doppio vitigno, ha precisato quanto segue.
Per i prodotti Doc o Igp, i nomi delle varietà di uve da vino o i loro sinonimi possono essere indicatipurché il 100% del prodotto sia stato ottenuto da uve di tali varietà e nell’MVV l’operazione ditaglio deve essere indicata con il codice (0).
Qualora, invece, il prodotto sia stato ottenuto mediante taglio con un’altra varietà, ma in
denominazione venga rivendicato solo un vitigno, quest’ultimo deve costituire almeno l’85% delprodotto e il codice da indicare sul MVV è il (7).
Tali indicazioni valgono anche per il registro telematico.