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Sullla Gazzetta ufficiale n.190 del 16 agosto scorso è stato pubblicato il decreto 21 giugno 2017 dal titolo: “Divieto dell’uso dei pezzi di legno di quercia nell’elaborazione, nell’affinamento e nell’invecchiamento dei vini Dop italiani”.
Si tratta del decreto in attuazione dell’articolo 23 della legge 12 dicembre 2016, n.238 meglio conosciuto come “Testo Unico del Vino e della Vite”.
L’articolo unico del D.m. 21 giugno 2017 ha abrogato, con decorrenza implicita dal 31 agosto 2017, il D.m. 2 novembre 2006, confermando il divieto nell’elaborazione, nella conservazione e/o affinamento dei soli vini a Dop italiani e, per converso, confermando il loro impiego – alle condizioni Ue – nella produzione dei vini a Igt e di quelli generici.
Si ricorda che ai fini UE le norme sono contenute nel Reg.CE 606/2009 – Appendice 9:
“Reg.CE 606/2009 - Appendice 9 - Prescrizioni per l’impiego di pezzi di legno di quercia
I pezzi di legno di quercia sono utilizzati per la vinificazione e l’affinamento del vino, tra l’altro per la fermentazione delle uve fresche e dei mosti di uve e per trasmettere al vino alcuni costituenti provenienti dal legno di quercia.
I pezzi di legno debbono provenire esclusivamente dalle specie di Quercus.
Essi sono lasciati allo stato naturale oppure riscaldati in modo definito leggero, medio o forte, ma non devono aver subito combustione neanche in superficie e non devono essere carbonacei né friabili al tatto. Non devono aver subito trattamenti chimici, enzimatici o fisici diversi dal riscaldamento. Non devono essere addizionati con prodotti volti ad aumentare il loro potere aromatizzante naturale o i loro composti fenolici estraibili.
L’etichetta deve indicare l’origine della o delle specie botaniche di quercia e l’intensità
dell’eventuale riscaldamento, le condizioni di conservazione e le prescrizioni di sicurezza.
Le dimensioni delle particelle di legno debbono essere tali che almeno il 95 % in peso sia trattenuto da un setaccio con maglie di 2 mm (ossia 9 mesh).
I pezzi di legno di quercia non devono liberare sostanze in concentrazioni tali da comportare eventuali rischi per la salute.
Il trattamento deve essere indicato nel registro di cui all’articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008.”