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L'Ispettorato Repressione Frodi, con la nota n. 12297 del 20/09/2017 risponde ad una richiesta pervenuta sull'uso dei videoterminali in sostituzione dei cartelli di cantina.
affermando che possono essere posizionatinelle vicinanze di gruppi distinti di vasi vinari, purché ogni videoterminale riporti sia i codici alfanumericiche contraddistinguono i singoli vasi vinari ai quali si riferisce, sia le indicazioni obbligatorie per il prodottoin ciascuno di essi contenuto.
Pertanto vale quanto stabilito con il Dm 13/08/2012 che elenca le indicazioni da apporre suirecipienti per il magazzinaggio.
Si riporta quanto ivi scritto:
"... i singoli recipienti presenti in cantina ovvero le partite formate dai recipienti di capacitàinferiore a 10 ettolitri, riempiti dello stesso prodotto e immagazzinati in modo che sianochiaramente separati dagli altri sono dotati di un cartello, fissato in modo che non sia possibile larimozione accidentale e che risulti ben visibile e leggibile.
Sin dal momento in cui i prodotti vitivinicoli sono contenuti nei recipienti presenti in cantina, sulcartello sono dichiarate, in modo chiaro, leggibile e non equivoco, le indicazioni seguenti,conformemente a quanto previsto dalle norme relative a ciascun prodotto, sempre che, nel casodelle indicazioni facoltative, si preveda di farle figurare in etichetta:
a) la designazione della categoria, con l'indicazione, se del caso:
i) delle espressioni (DOC-DOCG-IGT) nonché del nome della denominazione di origine
protetta o dell'indicazione geografica protetta;
ii) dei nomi geografici previsti dai disciplinari;
iii) della menzione vigna;
b) i termine che indicano il tenore di zucchero;
c) la provenienza;
d) il colore;
e) i termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione;
f) l'annata;
g) il nome di una o più varietà di vite o dei lori sinonimi;
h) le menzioni tradizionali;
i) nel caso dei vini DOP e IGP il riferimento ai dati identificativi della certificazione rilasciatadall'organismo di controllo incaricato, conformemente alla normativa nazionale emanata inapplicazione dell'art. 118-septdecies del Reg. (CE) n. 1234/2007.
Non costituisce violazione delle disposizioni di cui al presente comma l'omissione delle indicazionielencate qualora le stesse siano implicite nell'uso della specifica DOP o IGP".