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L’articolo 56 del Reg. (CE) n. 607/09 della Commissione del 14 luglio 2009 definisce “imbottigliatore”, la persona fisica o giuridica, o l’associazione di tali persone, che effettua o fa effettuare l’imbottigliamento per proprio conto.
Qualora il luogo di imbottigliamento sia diverso dalla sede dell’imbottigliatore, in etichetta deve essere riportato un riferimento del luogo specifico in cui viene effettuato l’imbottigliamento e se è effettuato in un altro Stato membro, dal nome di tale Stato membro. Queste prescrizioni non si applicano se l’imbottigliamento è realizzato in un luogo situato nelle immediate vicinanze della sede dell’imbottigliatore.
Nel caso di imbottigliamento per conto terzi, l’indicazione dell’imbottigliatore è completata dai termini “imbottigliato per conto di(…)” o, nel caso in cui è indicato anche il nome e l’indirizzo della persona che ha effettuato l’imbottigliamento per conto terzi, dai termini “imbottigliato da (…) per conto di (…)” Per i recipienti diversi dalle bottiglie i termini “imbottigliatore” o “imbottigliato da” sono sostituiti con “confezionatore” e “confezionato da”.
Tali indicazioni sono obbligatorie per i vini tranquilli ed altri ma non per i vini spumanti, per i quali non è necessario dichiarare il nome del comune in cui è ubicato lo stabilimento di produzione.