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lanci-gennaio-2025 Sede di imbottigliamento in etichetta

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l’articolo 56 del reg. (ce) n. 607/09 della commissione del 14 luglio 2009 definisce “imbottigliatore”, la persona fisica o giuridica, o l’associazione di tali persone, che effettua o fa effettuare l’imbottigliamento per proprio conto. qualora il luogo di imbottigliamento sia diverso dalla sede dell’imbottigliatore, in etichetta deve essere riportato un riferimento del luogo specifico in cui viene effettuato l’imbottigliamento e se è effettuato in un altro stato membro, dal nome di tale stato membro. queste prescrizioni non si applicano se l’imbottigliamento è realizzato in un luogo situato nelle immediate vicinanze della sede dell’imbottigliatore. nel caso di imbottigliamento per conto terzi, l’indicazione dell’imbottigliatore è completata dai termini “imbottigliato per conto di(…)” o, nel caso in cui è indicato anche il nome e l’indirizzo della persona che ha effettuato l’imbottigliamento per conto terzi, dai termini “imbottigliato da (…) per conto di (…)” per i recipienti diversi dalle bottiglie i termini “imbottigliatore” o “imbottigliato da” sono sostituiti con “confezionatore” e “confezionato da”. tali indicazioni sono obbligatorie per i vini tranquilli ed altri ma non per i vini spumanti, per i quali non è necessario dichiarare il nome del comune in cui è ubicato lo stabilimento di produzione. ©riproduzione riservata
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