Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
L'Agenzia delle Dogane, con la nota prot. 104202/I/DCLPA del 15 settembre scorso, risponde ad un quesito in merito alle sanzioni applicabili nel caso di omesso o ritardato invio, ai fini accise, degli speciali "bilancio di materia" e "bilancio energetico".
Si tratta di un adempimento previsto per i depositi di prodotti vitivinicoli che hanno la qualifica di ex depositi fiscali con il conseguente rilascio da parte dell'Agenzia del codice di accisa. E' stato richiesto se, stante la natura "agroalimentare" del vino, sarebbero applicabili la "diffida" e lo "sconto pronta cassa" di cui al recente T.U. del vino.
L'Agenzia delle Dogane conferma invece della sanzione prescritta dall'art. 50 del Testo Unico delle accise approvato con il D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, a fronte dell'ipotesi di omessa o ritardata trasmissione del prospetto di cui si tratta nel caso di specie. Infatti, continua l'Agenzia, riferendosi a sanzione pecuniaria conseguente a violazione di un precetto contenuto in una disposizione tributaria, la disciplina per l'irrogazione e i correlati istituti che ne consentono il pagamento in misura ridotta vanno rinvenuti non già nella legge n. 689/1981, che riguarda le sanzioni amministrative riferite a violazioni non tributarie, bensì nel decreto legislativo n. 472 del 1997, che contempla la possibilità da parte del trasgressore di avvalersi della definizione agevolata della sanzione o dello strumento del ravvedimento operoso.
La distinzione dei due settori ordinamentali resta immutata anche alla luce delle recenti innovazioni del testo unico delle accise che, allo scopo di evitare duplicazione di adempimenti, hanno reso fiscalmente rilevanti quelli assolti dagli esercenti depositi fiscali di vino in base alla normativa vitivinicola una volta che si saranno realizzate le condizioni di cui al penultimo capoverso della e-mail RU 86864 dell'8 agosto 2017; da ciò anche il permanere delle distinte discipline sanzionatorie, quella prevista per le violazioni in materia agroalimentare e quella fissata per l'inosservanza degli obblighi tributari prescritti in capo al depositario.