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Il titolo alcolometrico volumico (indicato come T.a.), definito in precedenza dalla legislazione vinicola come “gradazione”, riferito alla temperatura di 20°C, si distingue in:
- T.a. “effettivo”: alcole puro contenuto in 100 parti di prodotto;
- T.a. “potenziale”: l’alcole teoricamente ottenibile dalla fermentazione degli zuccheri eventualmente presenti, di norma calcolati con il coefficiente di trasformazione 0,6;
- T.a. “totale”: la somma del t.a. “effettivo” e di quello “potenziale”;
- T.a. “naturale”: si intende il t.a. “totale” prima di qualsiasi arricchimento.
Nei documenti di accompagnamento relativi ai vini, il cui tenore di zucchero residuo supera i 4g/l, deve essere indicato il T.a. “effettivo” insieme a quello “totale”.
Si parla, invece, di titolo alcolometrico massico (T.a.m.), quando nei documenti di accompagnamento viene espressa la quantità in peso e si distinguono:
- T.a. massico “effettivo”: in numero di kg di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto;
- T.a. massico “potenziale”: il numero di kg di alcole puro ottenibile dalla fermentazione di 100 kg di prodotto;
- T.a. massico “totale”: la somma del t.a.m. effettivo e di quello potenziale.
I valori minimi e massimi dei titoli alcolometrici variano in base alla categoria di vino, alla zona viticola e all’eventuale arricchimento.
- Zona Viticola “C” – Vino “generico” e “varietale”
• Limite minimo TA “effettivo” anche dopo arricchito: min 9 % vol
• Limite massimo TA “Totale” se arricchito: max 15 % vol
• Limite massimo TA “Totale” se non arricchito: max 20 % vol
- Zona Viticola “C” – Vino “IGP”
• Limite minimo TA “effettivo” anche dopo arricchito: min 4,5 % vol
• Limite massimo TA “Totale” se arricchito: max 15 % vol
• Limite massimo TA “Totale” se non arricchito: max 20 % vol
- Zona Viticola “C” – Vino “DOP”
• Limite minimo TA “effettivo” anche dopo arricchito: min 4,5 % vol
• Limite massimo TA “Totale” se arricchito: max 15 % vol
• Limite massimo TA “Totale” se non arricchito: nessun limite (vedi disciplinare)