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Per i vini tranquilli IGP e DOP, salvo diverse indicazione dei disciplinari di produzione, non è obbligatorio indicare in etichetta le tipologie zuccherine.
Per tale ragione, non dichiarandole, può essere immesso sul mercato un vino tranquillo con un qualsiasi contenuto zuccherino purché compreso tra 0 e 45 g/litro.
Se si vuole, però, dare una migliore e più precisa informazione al consumatore, può essere indicata, ma rispettando sempre i limiti previsti per tale categoria:
- Secco o asciutto: fino a 4 g/litro;
- Abboccato: da oltre 4 a 12 g/litro;
- Amabile: da oltre 12 a 45 g/litro;
- Dolce: da 45 g/litro in su, senza dei limiti specifici.
I limiti sopra riportati non valgono per le 4 categorie di spumanti, per i vini liquorosi, frizzanti e frizzanti gassificati e per il mosto di uve parzialmente fermentato. È importante dire anche che i limiti suindicati non sono granitici, ma per essi è ammessa una tolleranza di max 1g/litro.