Seleziona qualsiasi testo e clicca sull'icona per ascoltarlo!
pacchetto-ortofloro-plus Sottoprodotti, termini e limiti

Please publish modules in offcanvas position.

. il testo unico n. 238/16 all'articolo 13, stabilisce le tempistiche per la detenzione dei sottoprodotti della vinificazione. la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale, ovvero trenta giorni a partire dal 31 dicembre. qualora le vinacce fossero ottenute in un periodo successivo a tale scadenza, devono essere smaltite entro trenta giorni dal loro ottenimento. la detenzione delle fecce, invece, è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dal loro ottenimento. tale termine è prorogato a novanta giorni per i produttori di quantitativi inferiori ai 1000 ettolitri. ©riproduzione riservata
Chiudi lettore contestuale