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Il Testo Unico n. 238/16 all'articolo 13, stabilisce le tempistiche per la detenzione dei sottoprodotti della vinificazione.
La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale, ovvero trenta giorni a partire dal 31 dicembre. Qualora le vinacce fossero ottenute in un periodo successivo a tale scadenza, devono essere smaltite entro trenta giorni dal loro ottenimento.
La detenzione delle fecce, invece, è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dal loro ottenimento. Tale termine è prorogato a novanta giorni per i produttori di quantitativi inferiori ai 1000 ettolitri