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Accade sempre più frequentemente che le imprese veicolino le vendite di beni e servizi tramite Internet. Tra i settori economici più interessati allo sviluppo dell'utilizzo del web per la commercializzazione dei prodotti figura quello vinicolo, rispetto al quale si pongono alcuni dubbi riguardanti l'applicazione dell'IVA quando le cessioni - aventi per oggetto prodotti soggetti ad accisa - sono effettuate nei confronti dei consumatori finali di altri Paesi membri dell'Unione europea.
Se, infatti, l'e-shopper non agisce nell'esercizio d'impresa, occorre stabilire quale sia il luogo impositivo dell'operazione, vale a dire - alternativamente - il Paese di origine (Italia) o il Paese di destinazione (Paese UE dell'acquirente).
Occorre, innanzi tutto, osservare che le cessioni in esame, poste in essere nei confronti di privati consumatori, non rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993, in quanto - come si evince anche dalla C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464 (§ B.2.1) - il cessionario non soddisfa il presupposto soggettivo d'imposta. È pertanto irrilevante la circostanza che il regime di non imponibilità in esame si applichi, in base alla stessa norma, alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, peraltro sotto la condizione che il trasporto o la spedizione siano eseguiti in conformità agli artt. 6 e 8 del D.L. n. 331/1993 (ora artt. 6 e 8 del D. Lgs. n. 504/1995).
Le cessioni di vino e di altre bevande alcoliche verso i privati consumatori di altri Paesi UE sono, invece, disciplinate dall'art. 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993.
Tenuto conto che il vino è un bene soggetto ad accisa, invece, l'operazione si considera territorialmente rilevante:
. nel Paese di destinazione, se il trasporto o la spedizione è effettuato dal cedente o per suo conto, ovvero
. nel Paese di origine, se il trasporto o la spedizione è effettuato dal cessionario o per suo conto.
Sotto il profilo pratico, nel caso di vendita di vino e di altre bevande alcoliche mediante Internet nei confronti di consumatori finali di altro Paese UE, l'impresa italiana deve seguire la seguente procedura:
. identificarsi ai fini IVA nel Paese estero considerato;
. curare il pagamento dell'accisa eventualmente dovuta in tale Paese estero;
. emettere fattura nei confronti dell'acquirente; l'operazione di cessione:
1. sotto il profilo dell'IVA italiana è non imponibile ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993;
2. sotto il profilo dell'IVA del Paese dell'acquirente è un'operazione interna, con conseguente obbligo di applicazione dell'IVA locale.
Al riguardo può essere emessa un'unica fattura idonea a soddisfare la normativa di entrambi i Paesi considerati (Italia e Paese del consumatore finale). Si ricorda che l'accisa eventualmente dovuta nel Paese estero concorre a formare la base imponibile dell'operazione (sia ai fini dell'IVA italiana che ai fini dell'IVA del Paese estero);
. presentare il modello INTRASTAT senza compilare la colonna 3;
. adempiere agli altri obblighi IVA previsti dal Paese estero considerato (liquidazione e versamento dell'IVA, presentazione delle dichiarazioni periodiche, etc.).