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I normali imballaggi (cartoni, scatole ecc.) normalmente utilizzati per la spedizione e lo stoccaggio di vini bottiglie regolarmente chiuse e confezionate, solitamente da vendersi poi singolarmente ai consumatori, possono essere anche completamente anonimi.
È sottinteso che se l'azienda intende riportare alcune indicazioni sulle scatole, per facilitarne la gestione del magazzinaggio e dei trasporti, lo può fare:
- Con scritte generiche, ma veritiere quali: nome e indirizzo, data di fondazione dell'azienda del venditore, n. delle bottiglie contenute e loro capacità, ecc., non riferite alla qualità dei vini;
- Con altre scritte più specifiche: con una o più indicazioni veritiere riguardanti le qualità dei vini contenuti nell'imballaggio medesimo e coincidenti esattamente con quelle dichiarate nelle confezioni.
È fondamentale, però, non riportare scritte vietate, ad esempio:
- marchi aziendali generici che si riferiscono a ragioni sociali contenenti in modo vistoso nomi geografici di Igt/Doc/Docg diversi da quelli contenuti nella scatola protettiva;
- indicare una determinata qualità quando in realtà la confezione contiene anche bottiglie di qualità diversa.
Quanto indicato sopra non vale per gli astucci o scatole contenenti una, due o tre bottiglie destinati ad essere venduti tale e quali al consumatore finale. In tal caso sulla confezione devono essere indicate tutte le diciture obbligatorie riportate sull'etichetta della bottiglia, salvo non si tratti di un astuccio con finestrelle che consentono di visualizzare l'etichetta delle bottiglie all'interno.