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Il Decreto 12 dicembre 2017, entrato in vigore il 20 dicembre 2017, va a modificare l'articolo 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Montecucco Sangiovese". Si riporta di seguito il testo modificato di tale articolo.
"Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montecucco Sangiovese" non può essere immesso al consumo prima del 1° aprile del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di invecchiamento obbligatorio minimo di dodici mesi in contenitori di legno".
Rispetto alla precedente normativa è stato soppresso il vincolo di affinamento in bottiglia per quattro mesi, per cui rimane solo quello dell'invecchiamento obbligatorio di 12 mesi in contenitori di legno.