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In data 5 aprile, entra in vigore quanto indicato nel D.Lgs. 15/09/2017 n. 145, ovvero di dichiarare in etichetta l’indirizzo dello stabilimento di produzione per gli alimenti e le bevande. Tale norma non vale per i vini, in quanto soggetti già ad un regolamento specifico.
Per i vini resta, infatti, in vigore l’obbligo di indicare in etichetta di legge solo il nome del Comune in cui l’imbottigliatore ha la sua sede sociale, mentre quando l’imbottigliamento viene effettuatoin un comune diverso e non limitrofo, nell’etichetta deve figurare un riferimento al luogo specifico.
Per gli spumanti, invece, è sufficiente dichiarare:
- Il nome del produttore oppure quello del venditore o entrambi;
- L’indirizzo della sede sociale del produttore o del venditore;
- Il luogo di produzione è facoltativo.