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La normativa europea definisce il produttore di vini spumanti come la persona fisica o giuridica o un'associazione di tali persone che effettua o fa effettuare per proprio conto l'elaborazione delle uve, del mosto di uve e del vino per ottenere vino spumante, vino spumante gassificato, vino spumante di qualità o vino spumante di qualità del tipo aromatico.
Da questa definizione di produttore deriva la possibilità di indicare in etichetta il nome della cantina produttrice, nonostante non effettui direttamente l'elaborazione dello spumante, a condizione che il vino o mosto sfuso della cuvée sia di proprietà del committente oppure lo diventi prima dell'inizio del processo di spumantizzazione.
Diversamente da quanto avviene per il vino, non è obbligatorio riportare in etichetta il nome del soggetto che effettua la lavorazione in conto terzi, così come non è obbligatorio riportare l'indicazione dello stabilimento dove avviene l'elaborazione e l'imbottigliamento, qualora non coincida con il comune della sede sociale o con il comune confinante.
Le diciture utilizzabili per indicare il produttore sono: "produttore", "prodotto da", "elaboratore", "spumantizzatore", "elaborato da" o "spumantizzato da".
Si parla perciò di "lavorazione in conto terzi" quando il prodotto sfuso è di proprietà del produttore giuridico; ciò deve essere documentato mediante l'esistenza di un accordo o contratto registrato che attesti che si tratta di produzione in conto terzi.
Qualora invece, l'azienda non sia proprietaria del vino o del mosto elaborato, ma effettua solo attività di commercializzazione di bottiglie confezionate, in etichetta può essere riportata la dicitura "venditore" o "venduto da", oppure "distribuito da" o "distributore" seguiti dal nome dell'azienda.