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Gli operatori del settore vinicolo che detengono in stoccaggio piccoli quantitativi di anidride solforosa necessari a lavorazioni e conservazione dei prodotti vinicoli, non sono tenuti ad avere il patentino né devono richiedere autorizzazioni.
Tale indicazione si rileva da una nota del Ministero della Sanità del 16 marzo 1998 in risposta ad un quesito, con la quale si comunica che l’utilizzazione dei gas tossici non è soggetta alle disposizioni del regolamento R.d. 147/1927, quando tale utilizzazione avvenga in stabilimenti industriali o officine a scopo di preparazione o trasformazione di altri prodotti o per altre lavorazioni o scopi. Visto che l’anidride solforosa viene impiegata dagli operatori per la conservazione dei prodotti vinicoli, si evince che il patentino non riguardi il settore vitivinicolo.