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lanci-gennaio-2025 Vendite a privati

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le vendite per corrispondenza sono quelle effettuate con l’acquisto telematico o su catalogo da partedell’acquirente, mentre la consegna dei beni avviene tramite servizio postale o con mezzi di trasporto cui provvede la ditta venditrice. rientrano in questa categoria anche le vendite a domicilio, purché la consegna non sia contestuale all’ordine. per le cessioni effettuate a privati (on-line) nel territorio nazionale vige un regime di esclusione dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi:. l’articolo 22 comma 1 n. 1 del dpr 633/72 esclude l’emissione della fattura per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto per corrispondenza;. l’articolo 2 comma 1 lett. oo) del dpr 696/96 esonera da ulteriori forme di certificazione fiscale (scontrino fiscale, ricevuta) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni. resta tuttavia fermo l’obbligo di:. annotazione dell’operazione di vendita sul registro dei corrispettivi;. istituzione, insieme al registro dei corrispettivi, del registro delle fatture emesse di cui all’articolo 23 del d.p.r. 633/1972 nel caso in cui sia stata emessa fattura;. accompagnare la merce venduta con documento di trasporto. per i beni acquistati telematicamente e inviati per corrispondenza a privati in altri stati dell’unione europea, si prevede una deroga al regime iva con conseguente tassazione nello stato di partenza. la disciplina nazionale prevede che le cessioni di beni per corrispondenza nei confronti di privati non si considerano cessioni intracomunitarie se l’ammontare delle stesse, con riferimento allo stato di destinazione, è inferiore a 100.000 euro. per quanto riguarda invece i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l’accisa è dovuta nello stato membro in cui i prodotti vengono acquistati. per poter considerare una transazione ad uso privato, i quantitativi massimi trasportabili per il vino sono pari a 90 litri, di cui al massimo 60 litri di spumante. qualora invece, un privato di un paese membro voglia acquistare del vino per uso personale in italia con trasporto a carico del venditore, dovrà essere adottata la vendita in sospensione verso un deposito fiscale nel paese di destinazione. ovvero occorre che il venditore nomini, presso lo stato membro in cui risiede l’acquirente privato, un rappresentante fiscale che designato dal venditore italiano assolve le accise, se dovute, e l’iva sui prodotti spediti e già immessi in consumo in italia. ai fini iva per i beni soggetti ad accisa, il luogo di tassazione va sempre individuato nel paese di destinazione, quando il trasporto è effettuato dal fornitore o per suo conto. al contrario, se il trasporto viene effettuato dall’acquirente, la tassazione avviene nel paese di origine. gsa studio ©riproduzione riservata
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