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L'art. 2 del D.Lgs. 99/2004 prevede che "non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del c.c., sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento dell'ammontare dei ricavi complessivi".
Questa disposizione è applicabile anche alle società semplici ancorché le stesse non rientrino nel novero delle società per le quali si applica l'opzione ex art. 1, comma 1093, della L. 296/2006, in quanto naturalmente soggette alla tassazione catastale?
L'applicabilità della disposizione, in caso di superamento del limite del 10%, potrebbe anche influire sul riconoscimento della qualifica IAP in capo alla società semplice?