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In merito alle esportazioni di prodotti vinicoli non abbiamo mai applicato l'art. 62 per le esportazioni in quanto la legge diceva che erano applicabili solo per le consegne avvenute nel territorio della repubblica italiana e all'inizio tutte le interpretazioni della legge concordavano con questo punto.
Senonché, successivamente si è sentito parlare del fatto che se il trasporto è ex works quindi consegna a carico del destinatario, la cantina produttrice mette subito a disposizione la merce e quindi effettua la consegna presso il proprio stabilimento e non ad esempio in Cina quindi la destinazione finale espressa in bolla; come se il vettore non fosse un tramite ma facesse le veci da subito del Cliente.
Quindi consegna in Italia e applicazione art. 62 anche per le vendite in Cina se il trasporto è a carico del destinatario.
Le interpretazioni su questo fatto sono disparate , ad esempio sul Vs. "risposte efficaci per il mondo agricolo, quesiti art. 62 Assosementi Bologna 17.01.13 al punto 9" ci rinfrancate dicendo che "la disposizione non trova mai applicazione quando la merce è destinata fuori dal territorio dello stato, indipendentemente da dove avvenga la consegna".
Per noi sarebbe molto importante anche in relazione a spedizioni già effettuate e delle quali abbiamo assicurato il credito.