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In un contratto di soccida con riparto in natura, il soccidante riconosce al soccidario una determinata percentuale di spettanza in termini di uova.
Attualmente nelle scritture ausiliarie di magazzino, il soccidario (obbligato alla tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino) rileva solo l'entrata delle uova di propria spettanza.
Ci si chiede se tale comportamento sia corretto, ovvero se lo stesso soccidante debba registrare periodicamente l'entrata di tutte le uova prodotte presso l'allevamento del soccidario e periodicamente con un movimento in uscita le uova di spettanza del soccidario.