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In un contratto di soccida con riparto in natura, il soccidante riconosce al soccidario una determinata percentuale di spettanza in termini di uova.
Attualmente soccidante e soccidario producono per ogni consegna di uova effettuata al terzo acquirente, una bolla che rispecchia esattamente
le percentuali stabilite dal contratto.
Esempio: giorno XX/XX/XXXX
Uova prodotte 100
Uova di spettanza del soccidante 66
Uova di spettanza del soccidante 34
Soccidante bolletta 66 uova al cliente finale
Soccidario bolletta 34 uova al cliente finale.
Ci si chiede se per limitare le attività amministrative, fermo restando eventuale conguaglio da effettuarsi a fine ciclo, si potesse procedere nel seguente modo:
Dal giorni 1 al giorno 20 del mese, tutte le uova prodotte sono bollettate dal soccidante (indicativamente 66%)
Dal giorno 21 al giorno 30 del mese, tutte le uova prodotte sono bollettate dal soccidario (indicativamente 34%)