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Ai sensi dell’art. 58 D.L. 104/2020, possono accedere al beneficio gli agriturismi, i quali esercitano l’attività agricola come attività prevalente e l’attività di ristorazione quale attività necessariamente accessoria?
RISPOSTA
Sì. L'articolo 58 comma 2 D.L. 104/2020 deve essere interpretato in coerenza con le altre disposizioni di legge che disciplinano l’attività degli agriturismi e che prevedono che essi possano svolgere attività di ristorazione solo in via secondaria ed accessoria rispetto alla prevalente attività agricola. Con la conseguenza che i medesimi possono accedere al contributo con dichiarazione del calo del fatturato, riferito alla sola attività di ristorazione di cui al richiamato codice ATECO 56.10.12. Per tale motivo, nella compilazione della domanda, può comunque essere indicata l’attività di ristorazione (e il correlato codice ATECO 56.10.12) come “prevalente”, laddove richiesto dalla modulistica.
(FAQ MIPAAF)