Sono un produttore ortofrutticolo con un’importante attività di vendita diretta. Quest’anno nella nostra zona vi è stata una scarsa produzione di mele e al fine di mantenere la clientela vorrei acquistare, tramite un contratto di vendita in piedi, una partita di mele. Ai fini fiscali, tale attività rientra nella tassazione agraria o dovrò applicare la tassazione ordinaria?
RISPOSTA
L’acquisto di frutta su pianta prevede che l’acquirente provveda al raccolto ed alla cernita del prodotto. Tali attività (raccolta e cernita) sono state qualificate dal MIPAAF come attività di manipolazione.
Partendo da questa definizione è possibile effettuare le seguenti considerazioni.
L’articolo 32 del TUIR al comma 2, lettera a) include le attività agricole dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura. Tali attività però non risultano compatibili con l’acquisto di frutti pendenti in quanto la norma fiscale deve essere letta tenendo in debita considerazione la definizione dell’art. 2135 c.c.
Il Codice Civile definisce agricola l’attività di coltivazione quando la stessa prevede la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso. Nel caso dell’acquisto di frutti pendenti, per l’acquirente, non vi è la cura di un ciclo biologico o di una sua fase, ma la semplice apprensione del frutto stesso da parte dell’acquirente.
Tuttavia, il terzo comma dell’art. 2135 c.c. dispone che “si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco…”. Tale riferimento è riproposto anche dall’articolo 32 del TUIR al punto c) del secondo paragrafo.
Alla luce di quanto indicato nell’articolo 32 del TUIR, riteniamo che l’acquisto di frutta in piedi, raccolta direttamente dall’acquirente imprenditore agricolo, o con il c.d. metodo scendipianta, e da questi selezionata e commercializzata, qualora non sia prevalente rispetto a quella prodotta direttamente da quest’ultimo tramite la coltivazione dei fondi agricoli nella sua disponibilità, possa ritenersi compresa nel reddito agrario.
Al fine di determinare la prevalenza, in base ai chiarimenti offerti dall’Agenzia delle Entrate nelle note circolari 4/E del 2002 e 4/E del 2004, occorrerà procedere tramite un confronto quantitativo nel caso in cui le produzioni proprie siano omogenee con i prodotti acquistati da terzi, altrimenti si dovrà procedere con un confronto in termini di valore.
Suggeriamo inoltre di tenere traccia, anche tramite schede interne della qualità e della quantità dei prodotti propri e dei prodotti acquistati da terzi, specie quando questi ultimi sono stati acquistati tramite un cosiddetto contratto di acquisto di frutti pendenti “a forfait”, ovvero, quando i prodotti acquistati siano stati valorizzati sulla base di una stima e non sull’effettivo quantitativo raccolto. Tramite questa documentazione, in caso di controlli, si potrà eventualmente documentare il rispetto del requisito della prevalenza e quindi giustificare l’applicazione dell’articolo 32 del TUIR.
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[1] A. TOMMASINI, Le aziende agricole tra dinamiche funzionali e sviluppo produttivo, Milano, Giuffrè Editore, 2017, p. 124-125.
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