Come posso verificare lo scostamento del 30% del prezzo MI-GAS del primo trimestre 2022 sullo stesso periodo dell’anno 2019?
RISPOSTA
L’articolo 4 del D.L. 21/2022 dispone che “alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del Decreto Legge 1° marzo 2022 n. 17, è riconosciuto (…) un (…) credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019”.
In questo caso, il Legislatore, salvo che la norma non sia stata mal formulata, ha posto come requisito il confronto di un valore che non prende in considerazione il prezzo medio del gas sostenuto dal richiedente per le proprie utenze. Infatti, al richiedente viene chiesto di verificare lo scostamento del prezzo medio MI-GAS riferito al primo trimestre 2019 rispetto allo stesso periodo del 2022. La formulazione letterale della norma lascia quindi dei dubbi in quanto i prezzi medi MI-GAS sono pubblici, hanno valenza nazionale, ed è chiaramente verificabile sul sito del GME che lo scostamento dei prezzi MI-GAS è superiore al 30%.
Pertanto, stando al tenore letterale della norma, il requisito dello scostamento del prezzo medio MI-GAS richiesto dalla norma risulta sempre rispettato. Le imprese interessate devono quindi escludere dal computo dei consumi del secondo trimestre quelli destinati ad utilizzo termoelettrico (ad esempio, per la produzione di energia e calore tramite sistemi di cogenerazione alimentati a gas). La norma non fa riferimento ad ulteriori esclusioni, quindi tra i consumi che possono essere soggetti al credito d’imposta pare possano essere ricompresi non solo quelli diretti agli impianti di produzione, ma anche quelli comunque inerenti all’attività d’impresa come, ad esempio, quelli relativi al riscaldamento degli uffici amministrativi.
In base ai dubbi evidenziati circa la corretta stesura della disposizione, riteniamo opportuno vigilare sia sui possibili chiarimenti che potranno essere forniti dall’Amministrazione Finanziaria, sia sulla stesura definitiva della disposizione in sede di conversione in legge.
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