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In virtù delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 99/2004 si chiedono chiarimenti in merito ai requisiti necessari per qualificare come IAP una società agricola, in particolare:
- in caso di società agricola retta in forma di società di persone (SS, SNC) è sufficiente che la qualifica sia detenuta da un socio "non amministratore"? (art. 1, co. 3, lett. a) recita "almeno un socio" senza alcuna specificazione alla ulteriore qualifica di amministratore);
- un soggetto persona fisica IAP, socio di diverse società agricole (SS), oltre che titolare di impresa agricola individuale, può attribuire la qualifica IAP a più società agricole di persone nelle quali assume la veste di "socio" ma non di amministratore? (art. 1, co. 3-bis, "La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società agricola").