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Nel caso di terreno concesso a titolo di affitto con contratto, firmato dalle parti e dalle organizzazioni professionali agricole, che recita:
“in deroga all’art 1 della legge 203/82, la durata del contratto è stabilita in anni 7 con decorrenza dal 11.11.2008 e termine al 10.11.2015 e pertanto, in deroga all’Art. 4 della legge medesima alla data del 10.11.2015 e cioè con il termine dell’annata agraria, il contratto sarà inderogabilmente risolto, essendo esclusa ogni ipotesi di rinnovo tacito, anche in mancanza di disdetta. Il rilascio del terreno non comporta la liquidazione di alcun indennizzo a favore della parte concessionaria, così come prevede l’art 43 della Legge 203/82”.
Qualora alla scadenza del 10.11.2015, prevista dal contratto, il proprietario volesse affittare ad una nuova società, di tipo familiare, il terreno di cui sopra, deve preoccuparsi dell’aspetto del Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto, nonostante quanto riportato nel contratto. In particolare se l'attuale affittuario avanzasse la richiesta di rinnovo dell'affitto, il proprietario potrebbe negargliela?