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Un coltivatore diretto ha acquistato un terreno agricolo dall'ente Arssa (venuta nella determinazione di procedere alla vendita di terreni in favore dei coltivatori con deliberazione commissariale approvata dalla Regione Calabria).
Salva la disposizione del quinto comma dell'art. 10 della legge 30 aprile 1976 n. 386, la parte acquirente non potrà, prima che siano trascorsi 10 anni dall'acquisto, alienare o cessare volontariamente dal coltivare direttamente il fondo comprato, pena la risoluzione del contratto.
L'acquirente vorrebbe affidare a terzi la coltivazione di detto fondo. Considerata la disposizione di cui sopra, potrebbe concedere il fondo in fitto, oppure stipulare un "contratto di compartecipazione per la coltivazione stagionale" con una società semplice agricola IAP?