Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Secondo l'ordinanza della Cassazione 18071 del 21/07/2017, "se i prodotti appartengono alla stessa specie, essi sono da paragonare utilizzando i criteri quantitativi; se i prodotti appartengono a specie diverse, essi sono da confrontare utilizzando il criterio del valore".
La domanda nostra è: uve di varietà diverse (nebbiolo, barbera,. dolcetto) si devono intendere della stessa specie o di specie diversa?
Il Nebbiolo da Barolo o da Barbaresco ha un valore molto diverso dal Barbera o dal Dolcetto. Nel caso di produzione agricola interna di un mix di tali varietà, si può prendere come riferimento il valore della produzione di uva interna da paragonare a quella dell'uva acquistata o vale solo il criterio della quantità prodotta (senza tenere conto del valore reale) rispetto alla quantità acquistata?