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Si chiede se un agricoltore esonerato che deve trasmettere i dati relativi alle operazioni attive, ossia quelli delle autofatture emesse dagli acquirenti, debba indicare nel campo n. documento il numero dell'autofattura attribuito dall'acquirente oppure un numero progressivo attribuito dall'agricoltore esonerato. La normativa prevede che gli agricoltori con volume di affari inferiore ai 7.000 Euro, anche se esonerati da qualsiasi obbligo contabile, debbano comunque numerare e conservare le fatture di acquisto e autofatture ricevute dai propri clienti.