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Vorremo sapere se l'azienda Agricola che si avvale di conto terzisti o di cooperative per l'esecuzione di servizi in agricoltura come introdotto dalla normativa è soggetta a responsabilità sanzionatoria qualora non richieda l'idonea autocertificazione del corretto adempimento tributario al momento del pagamento del corrispettivo solo nel caso in cui vi sia stato da parte dell'appaltatore un effettivo inadempimento.
Cioè, il committente può incorrere nella sanzione se, oltre a non richiedere l''idonea documentazione vi è anche il mancato o irregolare pagamento all'Erario da parte dell'appaltatore.
E' corretta questa nostra interpretazione?
Se così fosse, non solo il committente deve tenere una corretta procedura documentale (richiedere l'autocertificazione) ma è tenuto a controllare, se, come e quando l'appaltatore eseguirà i pagamenti all' Erario.
Scrivo al futuro perché molto spesso accade che l'appaltatore, al momento dell'incasso del proprio corrispettivo , non abbia effettuato i versamenti perché non ancora maturati ( in caso per esempio di liquidazioni trimestrali).
In questo caso il committente per tenersi al riparo da eventuali sanzioni dovrà ricordarsi di controllare i dovuti versamenti quando questi matureranno ? oppure viene liberato dalla propria responsabilità nel momento in cui ottiene dall'appaltatore la dichiarazione sostitutiva con l'indicazione che " l'iva non è stata ancora liquidata , non essendo ancora scaduti i termini di legge" .?
In quest'ultimo caso , se al momento della liquidazione l'appaltatore non versa l'IVA ed in precedenza ha rilasciato una autodichiarazione con l'indicazione di cui sopra, il committente è esonerato da sanzioni?
Ovviamente le stesse domande vengono rivolte in caso di mancati pagamenti delle ritenute operate nei confronti dei lavoratori da parte dell'appaltatore.
Riassumendo si chiede qual'è il corretto comportamento che deve tenere il committente nei confronti dell'appaltatore, per essere esonerato da qualsiasi forma di responsabilità ed escludere qualsiasi rischio di non dovere "nel futuro" pagare somme a causa di uno scorretto comportamento dell' appaltatore, appaltatore del quale si era "fidato" anche sulla base di autodichiarazioni sottoscritte e rilasciategli al momento del pagamento del corrispettivo.