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Sono un tecnico titolare di sede CAA. Posto che per le aziende situate in “altre zone”, non è sufficiente il possesso della partita IVA:
▪ è necessaria anche la dichiarazione annuale dell’IVA o con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA.
▪ sono esonerati dalla dichiarazione annuale dell’IVA, gli agricoltori che iniziano l’attività agricola nell’anno di domanda; in questo caso è sufficiente il possesso della partita IVA, attiva in campo agricolo.
▪ si può evitare la dichiarazione annuale dell’IVA con un documento equivalente (comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, si intendono operazioni di vendita e acquisti o anche solo operazioni di acquisti ed eventuale registro di correspettivi per la vendita).
Gli agricoltori che – fino al 2017 – accedevano ai pagamenti diretti senza Partita IVA, dovranno aprire la Partita IVA.
Nel caso in cui un agricoltore abbia già la partita IVA ma non abbia fatto comunicazioni delle operazioni IVA e negli anni passati abbia mantenuto lo status di agricoltore attivo dimostrando la significatività dell'attività agricola attraverso l'istruttoria OP SIAN, ad oggi non può più fare le comunicazioni IVA riferite all'anno 2017 per scadenza dei termini, perde lo status di agricoltore attivo a causa della retroattività del decreto?
Può un decreto emanato nell'aprile 2018 incidere sulle domande dello stesso anno che potevano essere presentate dal novembre 2017, richiedendo adempimenti fiscali ormai fuori termini?