Per una corretta gestione del terreno a riposo utilizzato come EFA necessitano alcuni chiarimenti:
- è vietato lo sfalcio ed ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 luglio
- dopo il 31 luglio (ed in quale periodo eventualmente) quali operazioni possono essere effettuate: sfalcio, aspersione di liquame zootecnico, erpicatura, diserbo con prodotti antiparassitari, aratura
Si può utilizzare lo stesso terreno a riposo da destinare a zona EFA, per più anni?
©RIPRODUZIONE RISERVATA