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Un olivicoltore manda le proprie olive al frantoio per la molitura; lo stesso frantoio esegue il confezionamento e consegna olio extra vergine di oliva all'olivicoltore che intende commercializzarlo. Nel caso specifico essendo lo stesso olivicoltore che commercializza il prodotto è corretto riportare in etichetta, tra le informazioni obbligatorie, la dicitura "distribuito da nome, sede ed indirizzo" dell'operatore del settore alimentare (in questo caso l'olivicoltore) così come definito all'art. 8 comma 1 del Reg. (UE) N.1169/2011, senza riportare le indicazioni relative al frantoio? O quali altre indicazioni obbligatorie relative al produttore e/o confezionatore è possibile riportare in etichetta?