Con una Nota dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Catasto e Cartografia(Nota prot. 17122 del 6 febbraio 2014), in risposta ad un quesito proposto da Confcooperative dello scorso 12 novembre 2013, è stato reso un importantissimo chiarimento che ha messo fine a numerosi problemi interpretativi sorti in merito all’applicazione della disposizione di interpretazione autentica che ha attribuito effetto retroattivo alle domande per il riconoscimento del requisito della ruralità (art. 2, comma 5-ter, D.L. 102/2013).