La presente circolare ribadisce il concetto della retroattività. Tuttavia un punto è di particolare interesse; a pag. 13, ultimo capoverso, viene precisato che in caso di esito positivo della verifica della ruralità da parte dell’Agenzia del Territorio, viene apposta la dicitura “Dichiarata sussistenza ecc……..”. Pertanto se è stata presentata la domanda e non è inserita la postilla, i Comuni sostengono che l’Agenzia ha negato la ruralità.
Questa interpretazione è restrittiva in quanto, come prevede il decreto, la ruralità può essere negata solo con apposito provvedimento e non per silenzio diniego.