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L'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un interpello presentato dal GSE, con la risoluzione n. 13/E del 20/01/2009, ha fornito chiarimenti in merito alla natura del contributo in conto scambio.
In particolare ha ricordato che lo scambio sul posto mantiene intatta la propria originaria ratio in quanto continua a concretizzarsi nella riattribuzione del bene energia autoprodotto pur se quest'ultima avviene sostanzialmente in modo diverso, ovvero sotto forma di valore monetario e non più di quantità espressa in termini di energia.
Infatti il GSE corrisponderà un contributo in c/scambio (in misura pari all'importo inferiore tra il valore dell'energia immessa e quella acquistata) riportando a credito negli anni successivi quella prodotta e non rimborsata.
Inoltre la risoluzione de quo chiarisce anche il comportamento fiscale da adottare con riferimento all'erogazione del contributo in conto scambio rispetto alle singole tipologie di utenti percettori ed in particolare: imprenditori commerciali e non, persona fisica, lavoratore autonomo.

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