Documento con cui l'Agenzia ha confermato che la limitazione di cui all'art. 1, comma 3-bis del D. Lgs. 99/2004 vale solo per le società di capitali: pertanto nessun limite al numero di società di persone alle quali lo stesso socio, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, può attribuire la qualifica di società agricola IAP.