Risoluzione del 19/11/1997 n. 220 - Min. Finanze - Dip. Entrate Fiscalità Locale Serv. II
Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Occupazioni realizzate con passi carrabili - Art. 44, comma 3 e seguenti, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni. Richiesta di chiarimenti.
Sintesi: Non e' legittima l'applicazione della Tosap per i passi carrabili ubicati su strade private non aperte al transito indiscriminato della collettivita'non essendo possibile sulle stesse la costituzione della servitu' di pubblico passaggio. Al contrario, va applicata la tassa nell'ipotesi in cui l'occupazione insista su strade private di collegamento con altre strade pubbliche, sempreche' l'occupazione stessa sia stata realizzata dopo la costituzione della servitu' di pubblico passaggio. Il passo carrabile realizzato su "scoline" non appartenenti all'ente locale non e' assoggettabile alla Tosap.