Iva. Fornitura di mangimi tra la ditta mangimista soccidante e l'allevatore soccidario.
Sintesi:
Nel contratto di soccida l'equivalente in danaro, anticipato dal soccidante a titolo di ripartizione dei frutti o del prezzo ricavato dalla vendita dei frutti stessi non e' soggetto ad Iva, come le forniture di mangimi eseguite in applicazione del contratto.