Area Riservata

Iva. Impresa agricola minore. Attivita' complementare di agriturismo esonero dagli adempimenti iva ex art. 34, commi 2 e 4, dpr 633/1972 non e' impresa agricola mista. Non compete per l'attivita' agrituristica. Sono attivita' separate.

Sintesi:
Le imprese agricole con volume d'affari non superiore a 21.000.000 di lire, le quali esercitano anche l'attivita' complementare di agriturismo con volume d'affari annuo non superiore a 2.000.000 di lire, non possono avvalersi, relativamente a quest'ultima attivita', dell'esonero dagli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e versamento dell'IVA, previsto dall'art. 34, commi 2 e 4, del DPR 26.10.1972, n. 633. L'attivita' di agriturismo, infatti, seppur complementare a quella agricola, ha natura completamente diversa ed il suo svolgimento non consente di qualificare l'impresa come "impresa agricola mista". Le due attivita' vanno, quindi, considerate separatamente ai sensi dell'art. 36 del DPR citato. Data, comunque, l'obiettiva incertezza sulle modalita' di applicazione del tributo, l'Amministrazione finanziaria consente la regolarizzazione delle posizioni fiscali mediante pagamento della sola imposta dovuta.

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Nella banca dati sono raccolte le circolari, i comunicati e le disposizioni emanate dagli Enti competenti su tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione.

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