Consulenze giuridiche. Agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina - Articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25)
Sintesi:
Ai fini della fruizione delle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina, non è più richiesta la sussistenza delle condizioni di cui allarticolo 2 nn. 1), 2) e 3, previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604 (quali la qualità dellacquirente che deve dedicare abitualmente la propria attività alla lavorazione delle terra, lidoneità del fondo alla formazione e allarrotondamento della piccola proprietà contadina, la mancata alienazione nel biennio precedente difondi rustici di oltre un ettaro). Conseguentemente non è più richiesta, ai fini del riconoscimento del regimeagevolativo, la produzione della certificazione dellIspettorato Agrario competente, che attesti la sussistenza dellerichiamate condizioni.