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Articolo 30, comma 3, lett. c) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - rimborso IVA per acquisto di beni ammortizzabili

Sintesi:
L'articolo 30, comma 3, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, prevede, fra l'altro, che il contribuente puo' chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore ad euro 2.582,28, all'atto della presentazione della dichiarazione, "limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili...". La risoluzione chiarisce che, in caso di stipula di un contratto preliminare di vendita di un bene ammortizzabile, l'Iva assolta sull'acconto del corrispettivo non puo' essere chiesta a rimborso, in quanto, in sede di preliminare, l'effetto traslativo non si e' ancora verificato ed il promissorio acquirente diviene solamente detentore della cosa acquistata. A pari conclusione si perviene nei casi in cui il contribuente abbia sostenuto spese per il miglioramento, la trasformazione o l'ampliamento di beni di proprieta' altrui, concessi in uso o in comodato. Le opere eseguite, infatti, non sono di proprieta' del soggetto che le ha realizzate, pertanto, in base ai principi civilistici accedono ad un immobile di proprieta' altrui e non possono essere iscritte nel bilancio come beni ammortizzabili propri del soggetto che le ha effettuate. Tali beni, in quanto non ammortizzabili, non rientrano, quindi, nella previsione normativa di cui alla lettera c) comma 3 del citato articolo 30.

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