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Affinché l'avviso di accertamento assolva per relationem, vale a dire mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti e documenti che siano collegati all'atto notificato, l'obbligo di motivazione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, riferito agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, richiede che occorra che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto, destinatari) dell'atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permetta al contribuente ed al giudice, ove adito in sede di sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione