L'attribuzione e conseguente tassazione del reddito agrario il quale, come è dato rilevare attraverso i successivi artt. 28 e 29 del decreto n. 597, può essere di pertinenza del proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale, così come dell'affittuario o possessore a qualsiasi titolo, e cioè a dire di persona che, pur non essendo il dominus del fondo, ne esercita tuttavia di fatto la conduzione investendo in esso il capitale di esercizio ed il lavoro di organizzazione, e cioè quei fattori da cui a norma dell'art. 30 del decreto, trae appunto causa e fondamento il reddito agrario.